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Amministratori, compensi con deducibilità per cassa nell’esercizio «allargato»

Pubblicato il 19 luglio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Anche per l’anno 2020, ai fini della corretta determinazione delle imposte e della predisposizione del modello Redditi SC, è opportuno fare attenzione al trattamento fiscale dei compensi che i soggetti Ires corrispondono agli amministratori. I compensi degli amministratori sono deducibili, secondo l’articolo 95, Tuir, nel periodo d’imposta in cui sono corrisposti. Pur in assenza di una specifica norma, anche ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa, ai compensi degli amministratori si applica il principio di cassa allargata previsto dall’articolo 51, comma 1, Tuir per la determinazione del reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (circolare n. 57/E/2001). Tale principio prevede che i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno concorrono a formare il reddito d’impresa dell’anno precedente. È necessario ricordare che i compensi degli amministratori, pur se rilevanti ai fini fiscali in base al principio di cassa, prima di essere corrisposti devono essere preventivamente deliberati dall’assemblea dei soci (Cassazione, Sezioni Unite n. 21933/2008; Cassazione n. 17676/2013, n. 20265/2013, n. 5349/2014, n. 11779/2016 e n. 4400/2020). I modelli dichiarativi naturalmente tengono conto del principio di cassa previsto dall’articolo 95, Tuir. Per tale ragione nel modello Redditi SC 2021, al rigo RF14, vanno indicati i compensi spettanti agli amministratori, imputati al conto economico dell’esercizio cui si riferisce la dichiarazione, ma non corrisposti entro la data di chiusura dello stesso esercizio. Nel rigo RF40, invece, vanno indicati i compensi corrisposti nel corso del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e imputati al conto economico di un esercizio precedente.

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