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La società neocostituita non può entrare da subito nel gruppo Iva

Pubblicato il 04 novembre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Agenzia delle entrate torna sul tema del gruppo Iva con le risposte a interpello n. 756/E/2021 e n. 757/E/2021. In particolare, viene ribadito che anche a seguito della Brexit restano applicabili ai rapporti fra il gruppo Iva e le branch di società partecipanti, i principi unionali fissati con la sentenza Skandia secondo cui l’appartenenza della casa madre ovvero della branch a un gruppo Iva costituito in uno Stato membro spezza il nesso di identità soggettiva che intercorre fra i 2 soggetti. Nella seconda risposta vie-ne precisato che l’ingresso dei nuovi soggetti non può avvenire immediatamente, determinandosi una cesura temporale fra il momento in cui si verifica l’instaurazione dei vincoli finanziario, economico e organizzativo e quello in cui il nuovo soggetto partecipa al regime. Ciò in quanto la condizione temporale dettata dalla norma deve essere rispettata, poiché assolve alla funzione antielusiva di impedire che possano fondersi in un unico soggetto passivo Iva entità legate da vincoli occasionali e temporanei.

Prossime scadenze

Calendario
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Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).