L’Agenzia delle entrate torna sul tema del gruppo Iva con le risposte a interpello n. 756/E/2021 e n. 757/E/2021. In particolare, viene ribadito che anche a seguito della Brexit restano applicabili ai rapporti fra il gruppo Iva e le branch di società partecipanti, i principi unionali fissati con la sentenza Skandia secondo cui l’appartenenza della casa madre ovvero della branch a un gruppo Iva costituito in uno Stato membro spezza il nesso di identità soggettiva che intercorre fra i 2 soggetti. Nella seconda risposta vie-ne precisato che l’ingresso dei nuovi soggetti non può avvenire immediatamente, determinandosi una cesura temporale fra il momento in cui si verifica l’instaurazione dei vincoli finanziario, economico e organizzativo e quello in cui il nuovo soggetto partecipa al regime. Ciò in quanto la condizione temporale dettata dalla norma deve essere rispettata, poiché assolve alla funzione antielusiva di impedire che possano fondersi in un unico soggetto passivo Iva entità legate da vincoli occasionali e temporanei.