Molti locatori hanno concesso riduzioni ai propri conduttori, a valere sui canoni di locazione e affitto già maturati o in corso di maturazione, per il periodo in cui l’immobile o l’azienda sono rimasti chiusi. Come contabilizzare nel bilancio dell’impresa locatrice l’intervenuta riduzione dei canoni di locazione e affitto? Il dubbio principale riguarda l’imputazione dello sconto, concesso retroattivamente sui canoni già maturati, a riduzione dei ricavi del concedente oppure attraverso l’iscrizione in bilancio di una perdita su crediti. La questione è stata trattata dalla risposta a interpello n. 716/E/2021, del 15 ottobre scorso. Secondo l’Agenzia delle entrate, il trattamento fiscale di tale riduzione dei canoni segue il principio di derivazione rafforzata, per cui rileva per le imposte sui redditi (e per l’Irap) il medesimo trattamento contabile previsto dai Principi contabili di riferimento. La risposta a interpello non tratta delle questioni riguardanti l’applicazione dell’Iva, ma risulta implicitamente confermato il trattamento descritto nel quesito circa l’emissione da parte del concedente di una nota di credito, nella medesima data in cui è intervenuto l’accordo, a riduzione dei canoni già fatturati e della relativa imposta. Più complessa è la gestione degli sconti sui canoni di locazione ai fini dell’imposta di registro. Di recente, la giurisprudenza di merito (CTP Torino n. 690/III/2021) ha avvalorato la tesi secondo cui se l’accordo di riduzione dei canoni non ha data certa non risulta opponibile all’amministrazione finanziaria, con conseguente possibilità di ripresa a tassazione di un maggior reddito del concedente pari alla riduzione concessa.