Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella circolare n. 1 del 3 gennaio 2021, fornisce una serie di indicazioni operative sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022, in materia di trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1°gennaio 2022.
Nelle ipotesi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, decorrenti dal 1°gennaio 2022, possono essere destinatari del trattamento di integrazione salariale oltre ai lavoratori dipendenti assunti con contratto subordinato – ad esclusione dei lavoratori con la qualifica di dirigenti- anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Viene ridotta a 30 giorni l’anzianità di effettivo lavoro che i lavoratori devono aver maturato presso l’unità produttiva presso la quale operano, per poter essere ricompresi nella platea dei beneficiari delle integrazioni salariali.
Tale requisito non è richiesto per l’accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) riconosciuti per la causale di evento non oggettivamente evitabile nel settore industriale.
Dal 1° gennaio 2022, per i trattamenti di integrazione salariale relativi ai periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa, viene eliminato il c.d. tetto basso della misura del trattamento di integrazione salariale: indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento il massimale 2021 è pari a € 1.199,72.
Contribuzione addizionale
Il contributo addizionale è dovuto in misura pari:
- al 9% fino a 52 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile;
- al 12% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- al 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.
A partire dall’1 gennaio 2025, è prevista una riduzione della contribuzione addizionale per le aziende che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi dall’ultima richiesta. Il contributo sarà dunque pari a:
- 6% fino a 52 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile;
- 9% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.
Il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale che svolga, nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro, attività di lavoro subordinato di durata superiore ai sei mesi nonché attività di lavoro autonomo non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.
Qualora poi, il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore alle sei mensilità, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
Dal 1°gennaio del 2022, i trattamenti di CIGS relativamente ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dalla medesima data del 1° gennaio 2022, si applicano anche ai datori di lavoro che non accedono ai fondi di solidarietà bilaterali e che nel semestre precedente l’istanza abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.
Si estende, pertanto, la disciplina della CIGS e i relativi obblighi contributivi anche alle imprese ai datori di lavoro che sono iscritti al c.d. FIS (Fondo di integrazione salariale) che soddisfino comunque il requisito dei 15 lavoratori dipendenti.
La causale di riorganizzazione è stata ampliata riconoscendo nel medesimo ambito riorganizzativo programmi aziendali volti “anche a realizzare processi di transizione”. Sono considerate anche le fasi di transizione e ristrutturazione aziendale, fusioni e acquisizioni che possono condurre le imprese ad una evoluzione tale che da consentire il superamento delle aree critiche e ristabilire gli equilibri per ricondurre l’impresa ad una fase di crescita.
Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i contratti di solidarietà difensivi sono modificati nel senso che la riduzione media oraria programmata può raggiungere l’80% dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati e per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro può raggiungere il 90% dell’orario nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.