L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 9/E/2021, ha affermato che una fondazione del Liechtenstein (in lingua locale, una Stiftung) nella cui gestione i beneficiari italiani abbiano una rilevante ingerenza, deve essere considerata come una struttura interposta: pertanto, sotto il profilo delle imposte dirette, il reddito conseguito dalla Stiftung (nella specie, il prezzo della vendita di un bosco in Austria) deve considerarsi reddito dei beneficiari e, quindi, un reddito non tassabile se conseguito in dipendenza della vendita di un’area non edificabile acquisita da più di 5 anni.