L’Inl, con la nota n. 29/2022, in via interpretativa, restringe il campo di applicabilità dell’obbligo di comunicazione preventiva, mediante sms o posta elettronica, dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali in vigore dal 21 dicembre 2021 come stabilito dall’articolo 13, D.L. 146/2021. Viene infatti precisato che il nuovo obbligo riguarda esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori, in quanto è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui si occupa l’articolo 14, D.Lgs. 81/2008 (come modificato dal D.L. 146/2021). Dal quadro della norma si poteva inizialmente pensare a una portata ancora più ampia.