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Esame congiunto anche in via telematica

Pubblicato il 17 gennaio 2022 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La procedura di informazione e consultazione sindacale prevista dall’articolo 14 del Dlgs 148/2015, sotto il profilo procedimentale, rileva anche ai fini dell’ammissibilità della domanda. È la ragione per la quale il datore di lavoro, che intenda accedere alla Cigo o all’assegno d’integrazione salariale, deve coinvolgere gli agenti sindacali previsti comunicando le cause di sospensione o riduzione dell’orario, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati (salvo quanto stabilito per l’edilizia dall’articolo 14, comma 5). Di questa attività il datore deve dare conto all’Inps allegando alla domanda copia della comunicazione inviata ai sindacati tramite Pec o raccomandata A/R.
L’Istituto, con il messaggio Hermes 4778/2018, ha chiarito che, in aggiunta alle predette modalità di trasmissione, l’azienda può provare l’avvenuto invio della comunicazione anche tramite fax, allegando alla domanda, oltre alla copia della comunicazione inoltrata, anche la ricevuta di conferma dell’avvenuto recapito. L’Ente previdenziale, con il messaggio 3777/2019, ha tuttavia precisato che, nel caso in cui l’azienda produca copia del verbale di accordo sindacale sottoscritto da tutte le organizzazioni e le rappresentanze sindacali previste dall’articolo 14, comma 1, del Dlgs 148/2015, non è necessario che dimostri anche l’avvenuta notifica delle relative comunicazioni. In questa circostanza, infatti, risulta evidente come le organizzazioni sindacali siano state effettivamente coinvolte nella procedura, perdendo rilevanza la modalità con la quale il datore di lavoro abbia provveduto all’adempimento.Secondo la richiamata prassi, non è neppure necessario che sia data prova dell’avvenuta notifica delle comunicazioni anche nella circostanza in cui le organizzazioni sindacali dissenzienti, che non abbiano quindi sottoscritto il verbale di accordo, attestino, sotto la loro responsabilità, con dichiarazione resa per iscritto, di essere state destinatarie della comunicazione.
Per altro verso, non dovrebbe avere alcuna influenza la modalità in cui si svolge l’esame congiunto, sia essa avvenuta in presenza o per via telematica. La riflessione sorge spontanea perché questa soluzione, formalmente ammessa per gli strumenti emergenziali dall’articolo 19, comma 2, del Dl 18/2020, e comparsa in una precedente versione del Ddl 2448/2021 che ha originato la legge di Bilancio per il 2022 (legge 234/2021), non è stata successivamente inserita nel testo del Dlgs 148/2015 da essa riformato. Seppure sotto il profilo sistematico non si individui espressamente la soluzione telematica nell’ambito del richiamato decreto, non si vede come tale metodo, ormai divenuto usuale nella vita lavorativa quotidiana, non possa non essere adottato anche nella vicenda sindacale prevista dall’articolo 14 (e così dall’articolo 24 per la Cigs) del Dlgs 148/2015. Del resto, l’esame congiunto in via telematica non pregiudica certamente l’incontro della volontà delle parti. Vista la delicatezza della posta in gioco, sarebbe opportuno un chiarimento in merito da parte della prassi.

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