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Lavoratori migranti: prestazioni familiari rigorosamente identiche a quelle dei lavoratori residenti

Pubblicato il 20 gennaio 2022 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’adeguamento dell’assegno familiare, del credito d’imposta per figli a carico, del bonus famiglia Plus, del credito d’imposta per famiglie monoreddito, del credito d’imposta per nucleo familiare monoparentale e del credito d’imposta per alimenti per i lavoratori migranti i cui figli risiedono in modo permanente in un altro Stato membro è contrario al diritto dell’Unione. E’ quanto ha chiarito nelle conclusioni del 20 gennaio 2022 l’Avvocato generale della Corte di giustizia UE nella causa n. C-328/20 che ritiene tale adeguamento una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza, ammissibile soltanto a condizione di essere oggettivamente giustificata.
Dal 1° gennaio 2019 l’Austria adegua per i lavoratori i cui figli risiedono in modo permanente in un altro Stato membro l’importo forfettario dell’assegno familiare e quello di varie agevolazioni fiscali, al rialzo o al ribasso, in funzione del livello generale dei prezzi nello Stato membro interessato.
La Commissione Europea, ritenendo che tale adeguamento e la differenza di trattamento che ne risulta principalmente per i lavoratori migranti rispetto ai cittadini nazionali siano contrari al diritto dell’Unione, ha proposto un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia nei confronti dell’Austria.
L’Avvocato della Corte di Giustizia Ue, nelle sue conclusioni del 20 gennaio 2022, propone alla Corte di accogliere il ricorso della Commissione e di dichiarare che l’adeguamento dell’assegno familiare, del credito d’imposta per figli a carico, del bonus famiglia Plus, del credito d’imposta per famiglie monoreddito, del credito d’imposta per nucleo familiare monoparentale e del credito d’imposta per alimenti per i lavoratori migranti i cui figli risiedono in modo permanente in un altro Stato membro è contrario al diritto dell’Unione.
Il diritto dell’Unione prevede espressamente che prestazioni familiari, quali l’assegno familiare e il credito d’imposta per figli a carico previsti in Austria, non possano essere oggetto di una riduzione o di una modifica per il fatto che i familiari del beneficiario risiedono in un altro Stato membro. Stabilire l’importo di tali prestazioni in funzione della residenza dei familiari costituisce una violazione del diritto di circolare liberamente conferito ai cittadini dell’Unione.
L’Avvocato ricorda che il sistema istituito a livello dell’Unione per quanto riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale si basa sul concetto generale secondo il quale se un lavoratore paga contributi previdenziali e imposte in uno Stato membro deve poter beneficiare delle medesime prestazioni spettanti ai cittadini nazionali. Pertanto non è ammissibile che uno Stato membro introduca nella propria normativa un’eccezione al principio della rigorosa equivalenza dell’importo delle prestazioni familiari considerando che tale requisito possa essere soddisfatto solo in termini di valore, conformemente all’obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, consistente nel compensare i carichi familiari.
Riguardo a tutte le agevolazioni e le prestazioni di cui trattasi, l’avvocato generale constata che la distinzione operata nella normativa austriaca in funzione del luogo di residenza dei figli pregiudica maggiormente i lavoratori migranti e costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza, ammissibile soltanto a condizione di essere oggettivamente giustificata. Su questo punto, l’Austria non ha dedotto alcun motivo idoneo a giustificare tale discriminazione indiretta, cosicché essa è incompatibile con il diritto dell’Unione.

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