La CTP di Reggio Emilia, con la sentenza n. 242/II/2021, ha affermato che l’avviso di accertamento – se fa riferimento ad atti non allegati e non conosciuti dal contribuente – deve riportare il loro contenuto essenziale, cioè indicazioni sufficienti a consentire al ricorrente e al giudice l’identificazione dei presupposti su cui si basa la pretesa erariale.