La Legge di Bilancio 2022 (la L. 234/2021) ha modificato retroattivamente il regime di rivalutazioni e riallineamenti di marchi e avviamenti effettuati in base all’articolo 110, D.L. 104/2020, portando l’arco temporale delle deduzioni da 18 a 50 anni. Per evitare la penalizzazione la norma lascia 2 alternative. La prima consente di congelare la deduzione su 18 anni versando una ulteriore imposta sostitutiva (9%, 11% e 13% per rivalutazioni rispettivamente fino a 5 milioni, tra 5 milioni e 10 milioni e oltre 10 milioni). Così il maggior costo della sostitutiva riduce il tax benefit in modo più che proporzionale rispetto al contenimento dell’arco temporale che permette. Ciò comporta che il punto di pareggio oneri-benefici si collocherà tra l’ottavo e l’undicesimo anno, ben oltre il sesto anno di chi mantiene il regime di 50 anni. La seconda alternativa è revocare, anche solo in parte, gli effetti fiscali della rivalutazione o del riallineamento. A fronte del modesto rimborso dell’imposta del 3%, chi ha rivalutato i marchi dovrà iscrivere un fondo imposte differite del 27,9% (stornando poi l’imposta sostitutiva del 3%) che ridurrà la riserva nel bilancio 2020, abbattendo il patrimonio netto. Le quote di ammortamento iscritte nel conto economico dal 2021 in avanti saranno inoltre indeducibili.