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Il Fis tutela le piccole aziende escluse dai fondi bilaterali

Pubblicato il 02 febbraio 2022 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La perdurante situazione di crisi conseguente all’epidemia da Covid-19, che interessa svariati settori di attività, non influenza l’operatività della riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dalla legge di Bilancio per il 2022. Il decreto legge 4/2022 - Sostegni-ter (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio), infatti, pur prendendo atto delle difficoltà di alcuni ambiti produttivi, stabilisce che i datori di lavoro che svolgono attività in determinati settori, identificati tramite codici Ateco contenuti in una tabella allegata al decreto, possano chiedere trattamenti ordinari di integrazione salariale, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, con l’unica deroga consistente nel non pagare il contributo addizionale.
Infatti, la previsione inserita nell’articolo 7 del Dl 4/2022, rimanda totalmente e senza alcun distinguo, alla disciplina del Dlgs 148/2015, così come riformato a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno. Conseguentemente, le aziende che vorranno attivare l’ammortizzatore sociale “scontato” dovranno rispettare integralmente la regolamentazione ordinaria prevista per la Cigo, per i Fondi di solidarietà e per il Fis. Anzianità dei lavoratori (ancorché ridotta a soli 30 giorni), produzione della relazione tecnica, computo del periodo di intervento nei tetti singoli e complessivi individuati dalla legge, pagamento diretto dell’Inps concesso solo per comprovate necessità, sono le principali condizioni che tornano in pista dopo l’uscita di scena della cassa facilitata per Covid-19.
L’Inps, con la circolare 18/2022 pubblicata ieri, riepiloga la riforma e riprende i contenuti del Ristori-ter. Tra gli adempimenti da svolgere, propedeutici all’intervento salariale, figura la comunicazione da trasmettere alle organizzazioni sindacali. Su questo punto potrebbero esserci aziende che, contando su una possibile proroga della cassa Covid, hanno sospeso i lavoratori senza avviare il confronto con i sindacati. Si ritiene che per quest’ultime non resti altro che dichiarare all’Inps - al momento della presentazione della domanda di cassa – che i sindacati sono stati comunque informati, anche se successivamente, allegando se richiesta, la copia dell’informativa.
La riforma degli ammortizzatori sociali ha allargato le tutele in costanza di rapporto di lavoro che oggi coinvolgono l’universo del lavoro dipendente. Riguardo ai Fondi di solidarietà bilaterali, cui la legge concede l’intero 2022 per adeguare i rispettivi regolamenti alle novità, si segnala un importante passaggio definito dalla circolare Inps. È previsto che il Fis intervenga a tutela dei datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore alla soglia limite di accesso prevista dai singoli fondi. L’operatività del Fis (che, a seguito della riforma, interviene nei confronti delle aziende che occupano anche un solo dipendente e non sono tutelate dai fondi di solidarietà bilaterali) si estenderà fino ad avvenuto adeguamento dei regolamenti dei fondi, ovvero sino al raggiungimento della soglia occupazionale che, sancendo l’entrata nei fondi, determina l’uscita dal Fis.
Nella circolare l’Inps afferma che sarà possibile presentare le istanze di Cigo e di assegno di integrazione salariale, riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa che si collocano nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 1° febbraio 2022, entro 15 giorni giorni dalla data di pubblicazione della circolare. Resta valido e non pregiudicato il termine per la trasmissione delle domande per eventi di tipo Eone che la legge colloca al 28 febbraio per gli interventi di cassa di gennaio.
Viene ricordato, inoltre, che il riordino della disciplina ha previsto un termine decadenziale per l’invio della documentazione necessaria all’Inps per il pagamento diretto delle prestazioni ordinarie (flusso uniemens Cig), che il nuovo comma 5-bis, dell’articolo 7, del Dlgs 148/2015, identifica nella fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocata la cassa oggetto della domanda. Si può anche individuare un termine diverso, se più favorevole al datore di lavoro (in quanto successivo), vale a dire 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

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