L’agenzia delle Entrate, con le risposte ad alcuni interpelli, ha affrontato il tema della competenza temporale degli investimenti in beni strumentali nel caso dei c.d. investimenti “complessi”, caratterizzati sia dalla presenza di contratti con particolari clausole di accettazione sia nell’ipotesi acquisizioni di beni e servizi da differenti fornitori. Con l’interpello 394 del 2021, l’agenzia ha ribadito le regole generali sulla competenza temporale degli investimenti, richiamando la circolare 4/E del 2017, per cui l’imputazione degli stessi segue le regole generali previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
In caso di contratti complessi non è sufficiente la consegna del bene mobile, dato che è prevista l’indispensabile svolgimento di ulteriori attività; pertanto, secondo la risposta 723 del 18 ottobre 2021, affinché si concretizzi il requisito della certezza previsto dall’articolo 109, comma 1, del TUIR occorre l’emissione di un certificato di accettazione attestante il collaudo finale, momento nel quale l’esistenza del costo del bene può dirsi «certa», tanto che proprio all’accettazione finale è legato l’obbligo contrattuale del pagamento del saldo dovuto al fornitore.