La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4461/2022, ha confermato che la competenza territoriale per i reati tributari «dichiarativi» che si consumano con la presentazione di una dichiarazione, si determina con riferimento al domicilio fiscale del contribuente, che, di regola, per le società, coincide, con la sede legale. Solo nel caso in cui tale sede risulti fittizia rileva quella effettiva.