Per gli enti del Terzo settore che svolgono attività esclusivamente non commerciale nessun obbligo di comunicazione dei lavoratori occasionali (articolo 13, D.L. 146/2021). Restano, infatti esclusi da tale onere gli ETS che svolgono esclusivamente attività non commerciali, ivi inclusi associazioni sportive e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd). Se, tali enti svolgono, anche in via marginale, attività commerciale, limitatamente a quest’ultima, saranno tenuti all’obbligo di comunicare le collaborazioni occasionali. L’esclusione degli enti del Terzo settore e degli altri enti sopra elencati dall’obbligo di comunicazione, non va intesa come deroga al principio generale introdotto dalla norma, ma appare coerente con la natura “non profit” degli stessi e con la loro consuetudine (e necessità) di ricorrere spesso all’apporto di collaboratori occasionali ovvero di coloro che pur condividendo gli scopi e gli obiettivi prefissati dall’ente, non possono garantire un impegno stabile.