Il ricorso agli ammortizzatori sociali nelle attività ancora colpite dalla pandemia è esonerato dal contributo addizionale previsto dagli articoli 5 e 29, comma 8 del D. Lgs n. 148/2015. E’ questa l’unica provvidenza assicurata dall’articolo 7 del D.L. n. 4/2022, per i datori di lavoro che, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa, nell’ambito dei settori individuati nel relativo allegato (dal turismo alla ristorazione, dalle attività ricreative ai trasporti).
Se da una parte assume quindi rilievo fondamentale la fase istruttoria, preliminare al rilascio delle autorizzazioni, importanza sostanziale è data anche all’espletamento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale (articolo 14 del D. Lgs n. 148/2015), individuati quale condizione di ammissibilità della domanda: il mancato espletamento è motivo di rigetto.
Facendo seguito alla circolare 18/2022, l’Inps, con il messaggio n. 606 dell’8 febbraio 2022, ha dato tempo per presentare le domande relative agli interventi iniziati dal 1° gennaio al 7 febbraio 2022, fino al 23 febbraio ma, per fruire delle provvidenze dall’inizio dell’anno corrente occorre superare lo sbarramento della fase sindacale.