L’esonero dalla contribuzione addizionale dell’ammortizzatore sociale riservato ai datori di lavoro maggiormente danneggiati dal Covid, dovrebbe essere limitato alle procedure avviate dal 1° gennaio 2022. Lo prevede testualmente l’articolo 7 del D.L. n. 4/2022 (Sostegni-ter) che, nell’introdurre l’ultima e unica agevolazione collegata alla crisi epidemiologica, riservata ai soli datori di lavoro con codice Ateco contenuto nell’elenco allegato al Decreto stesso, ne limita l’ambito di applicazione alle sospensioni o riduzioni decorrenti dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 con ricorso all’ammortizzatore sociale Cig previsto dal D.Lgs. n. 148/2015. I destinatari di questa misura sono i datori di lavoro dei settori che, anche nel 2022, sono interessati dalla crisi quali turismo, ristorazione, attività ricreative.