L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E/2022, ha chiarito che per riconoscere il trattamento integrativo per i redditi oltre 15.000 e fino a 28.000 euro, il sostituto d’imposta è tenuto anche a verificare che l’imposta lorda complessiva sia incapiente rispetto ad alcune detrazioni spettanti a lui note.