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Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152: modifiche alla disciplina del periodo di prova

Pubblicato il 06 aprile 2022 Il Sole 24 Ore;

L’art. 7 dello schema di Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri per recepire la Direttiva UE 2019/1152 ora all’ esame delle Camere, contiene disposizioni volte ad armonizzare la disciplina del periodo di prova. Nell’Unione Europea, la durata del periodo di prova non potrà eccedere 6 mesi, fatte salve le minori durate individuate dalla contrattazione collettiva. Per quanto concerne i rapporti a tempo determinato, invece, la prova non solo dovrà essere proporzionata alla durata del contratto, ma anche alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego. 

Prossime scadenze

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Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
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Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).