L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 29/E ha chiarito che la fuoruscita dal regime Cfc può avvenire tanto mediante dimostrazione dell’esimente quanto superando le condizioni dell’Etr test e/o del passive income test, mentre in caso di confluenza della Cfc nella controllante italiana i valori delle attività e passività sono generalmente quelli utilizzati ai fini della Cfc al 31 dicembre dell’ultimo esercizio di tassazione per trasparenza.