Per far fronte alle conseguenze del conflitto in Ucraina, il Decreto del Ministero del lavoro n. 67/2022 ha integrato il D.M. 95442/2016, individuando ulteriori criteri per esaminare le domande di concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria. Con l’introduzione, all’articolo 3, D.M. 95442/2016, del comma 3-bis, limitatamente all’anno 2022, la causale della “crisi di mercato” sussiste anche qualora la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivi dall’impossibilità di concludere accordi o scambi in ragione delle limitazioni conseguenti alle vicende ucraine. Inoltre, l’articolo 2 del Decreto in commento ha modificato il comma 1-bis dell’articolo 5, D.M. 95442/2016, prevedendo che la causale «mancanza di materie prime o componenti» ricomprenda anche l’ipotesi di difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione.