L’esenzione dal pagamento dell’IMU per gli immobili degli enti non commerciali utilizzati per le attività di riconosciuta rilevanza sociale è disciplinata dall’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019 ed all’art. 82 co. 6 del D.lgs. 117/2017. Per poter beneficiare dell’esenzione IMU è richiesta la compresenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo. Quanto al requisito soggettivo si osserva che:
-
l’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019 ancora la spettanza dell’esenzione IMU al fatto che il soggetto passivo sia qualificabile come “ente non commerciale” ex art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR;
-
l’art. 82 co. 6 del D.lgs. 117/2017 stabilisce che sono esenti dall’IMU gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all’art. 79 co. 5 del medesimo D.lgs. 117/2017.
Al riguardo, l’art. 82 co. 1 del D.lgs. 117/2017 espressamente esclude che le disposizioni del comma 6 possano estendersi alle imprese sociali (anche se iscritte al RUNTS ed a prescindere dal fatto che siano costituite o meno in forma di società). A decorrere dal 2026, pertanto, ove fosse confermata tale interpretazione, le cooperative sociali, comprese le imprese sociali costituite in forma di società, non parrebbero poter beneficiare dell’esenzione IMU prevista dall’art. 82 co. 6 del D.lgs. 117/2017, in quanto non rientrerebbero né tra i soggetti di cui all’art. 79 co. 5 del D.lgs. 117/2017, né tra quelli dell’art. 79 co. 5 del D.lgs. 117/2017.