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Credito d’imposta energia anche senza richiesta al fornitore

Pubblicato il 13 settembre 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Le imprese non energivore che hanno diritto al credito di imposta “caro energia” possono richiedere il calcolo direttamente al fornitore dei servizi, a condizione che non sia variato dal 2019. I requisiti per accedere alle agevolazioni sono gli stessi che erano già previsti per il secondo trimestre. L’Agenzia delle entrate, con le circolari n. 13/E/2022 e n. 25/E/2022 ha chiarito le modalità di determinazione del costo della componente energetica per la fruizione del credito. Il comma 5 del citato articolo 6 ha introdotto una novità molto utile: le imprese che non hanno cambiato fornitore di energia dal secondo trimestre a oggi, possono, invece di calcolare direttamente il credito, chiedere al proprio fornitore di confermare la spettanza del credito e comunicare l’importo di quest’ultimo. La circostanza che non venga fatta richiesta al fornitore, si ritiene che non incida sulla possibilità di determinare e utilizzare il credito; ciò anche in considerazione del fatto che, in talune ipotesi, il calcolo va fatto necessariamente in autonomia (ad esempio, quando il fornitore è variato). Il credito d’imposta va utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Inoltre, il credito può essere ceduto a terzi, secondo le modalità previste da provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

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