L'INPS, con la circolare n. 102 del 19 settembre 2022, ha fornito le istruzioni per l'applicazione dell'articolo 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234). La norma prevede che per il solo anno 2022, le lavoratrici madri dipendenti del settore privato che rientrano nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità possano beneficiare di una riduzione della contribuzione a loro carico in misura pari al 50%. Alla riduzione contributiva del 50%, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, il datore di lavoro potrà riconoscere, ricorrendone i presupposti di legge, l’ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali, incrementata di 1,2 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.