La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Varese con la sentenza n. 257/2022, ha stabilito che un avviso di accertamento intestato e notificato a una società già estinta, in virtù di una fusione per incorporazione, è nullo e privo di efficacia e da esso non può originare alcun atto esecutivo. Pertanto, sono da considerarsi affetti da illegittimità derivata tutti gli atti successivi notificati dall'agente della riscossione alla società incorporante post fusione.