L’Inl, con la nota n. 1959 del 30 settembre, recependo quanto disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26246/2022, ha stabilito che il termine entro il quale il lavoratore potrà vantare i propri crediti di lavoro nei confronti del datore è di 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.