Con la ris. Agenzia delle Entrate 3.2.2023 n. 3, sono stati forniti i primi chiarimenti in merito al trattamento IVA da riservare al "sale and lease back" a seguito della sentenza di Cassazione 27.4.2021 n. 11023, superando le precedenti indicazioni fornite con la C.M. n. 218/2000.
Secondo l'Agenzia, l'operazione di "sale and lease back" può configurare, ai fini IVA, un'operazione composta da cessioni di beni e prestazione di servizi ovvero un'unica operazione a scopo di finanziamento (prestazione di servizi). Per giungere a una conclusione, si ritiene però "necessario valutare attentamente le singole clausole contrattuali per individuare la concreta regolamentazione del rapporto che le parti hanno inteso stabilire e, dunque, il conseguente trattamento fiscale, avendo particolare riguardo alle prerogative in capo all'utilizzatore del bene concesso in leasing".
La qualificazione richiede un approccio "caso per caso", tuttavia la causa esclusivamente finanziaria dell'operazione può emergere riscontrando la presenza, nel rapporto contrattuale, di clausole che escludono o limitano significativamente il potere dell'impresa di leasing di disporre del bene come proprietario (ad es., clausole che espressamente precludono al proprietario di vendere il bene o concederlo in garanzia a terzi).