Secondo quanto previsto dall'art. 176 co. 4 del TUIR:
- l'azienda oggetto di conferimento si considera posseduta dal conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente;
- le partecipazioni ricevute dal conferente si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita.
Il principio di continuità del periodo di possesso dei beni ricevuti fra i soggetti partecipanti al conferimento comporta per il conferente la possibilità di alienare le partecipazioni ricevute tenendo conto, ai fini del calcolo del requisito temporale previsto dalla participation exemption (art. 87 co. 1 lett. a) del TUIR) anche del periodo di possesso dell'azienda conferita (circ. Agenzia delle Entrate 25.9.2008 n. 57, § 3.4).
Il tema è stato trattato anche nella sentenza Cass. 19.1.2023 n. 1613, dalla quale si evince il principio secondo cui, se si è in presenza di un'azienda e della volontà delle parti di trasferire tale complesso organizzato e non semplicemente un bene immateriale, la circostanza che vi siano acquisti in prossimità della cessione o del conferimento dell'azienda non ha alcun effetto sul calcolo del periodo di possesso.