La Corte di Cassazione, nelle sentenze 8.2.2023 nn. 3839 e 3841, ha mutato orientamento (rispetto a Cass.15585/2010) sull'applicazione dell'imposta di registro ai finanziamenti soci enunciati nelle delibere di aumento di capitale o ripianamento perdite.
Secondo la Corte, infatti, il finanziamento soci stipulato verbalmente ed enunciato nella delibera di ripianamento perdite e ricostituzione del capitale sociale mediante rinuncia dei soci ai crediti, non può essere assoggettato ad imposta di registro del 3%, in quanto carente della condizione della "permanenza degli effetti" dell'atto enunciato, richiesta dall'art. 22 co. 2 del DPR 131/86 (limitatamente all'enunciazione degli atti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso). La Corte rileva che nel caso del finanziamento enunciato nella delibera di ripianamento perdite, il finanziamento cessa i suoi effetti proprio a seguito della rinuncia, dei soci, al credito avente ad oggetto la restituzione di quanto versato. La definitiva imputazione a capitale della somma versata dal socio alla società muta l'originaria causa del versamento, determinando l'estinzione dell'obbligo restitutorio della società nei confronti del socio "se non anteriormente quanto meno contestualmente o in esecuzione dell'atto annunciante". Pertanto, in tal caso, non è possibile applicare l'imposta di registro del 3% sull'atto enunciato