L'art. 3 co. 10-undecies del DL 198/2022 (c.d. decreto "Milleproroghe" 2023), come inserito dalla legge di conversione, approvata dal Senato, riapre i termini di utilizzo della disciplina emergenziale in tema di assemblee di società, associazioni e fondazioni (scaduti lo scorso 31 luglio). A prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, quindi, le assemblee delle società potranno svolgersi "a distanza" fino al 31.7.2023. La riapertura dei termini in questione non appare impattare sul primo comma dell'art. 106, che continua a disporre che, "in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio". Di conseguenza, per l'approvazione del bilancio al 31.12.2022, si potrà procedere all'approvazione nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle condizioni di cui agli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis c.c.