Il Tribunale di Pistoia 22.3.2023 ha chiarito che l'adesione alla definizione agevolata dei debiti (c.d."rottamazione quater") nell'ambito di un concordato preventivo non ha natura di "atto straordinario" e non lede gli interessi dei creditori, pertanto, non richiede la preventiva autorizzazione ex art. 167 co. 2 del RD267/42.
Ciò che qualifica un atto come di "straordinaria" amministrazione è l'oggettiva idoneità dello stesso a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, alla cui tutela la misura della preventiva autorizzazione è preordinata: ne consegue che, indipendentemente dalla rilevanza economica, sono considerati atti di ordinaria amministrazione non solo gli atti di comune gestione dell'impresa strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del suo patrimonio, ma anche quelli che "ancorché comportanti una spesa, lo migliorino o anche solo lo conservino".
Stante l'inidoneità dell'adesione alla c.d. rottamazione-quater ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore (atteso che, per effetto della rottamazione, nessun creditore riceverebbe un trattamento peggiorativo rispetto al piano originario), il Tribunale, nel caso di specie, ha qualificato l'atto di adesione come di ordinaria amministrazione, non assoggettato al regime autorizzatorio previsto dall'art. 167 co. 2 delRD 267/42.