Per effetto della norma interpretativa contenuta nell'art. 21 co. 2 del DL 34/2023, il ravvedimento speciale può essere utilizzato per regolarizzare le violazioni relative ai redditi di fonte estera e alle attività soggette a IVIE/IVAFE, anche se connesse a violazioni in tema di monitoraggio fiscale (per le quali il beneficio non opera).
In sostanza, se le violazioni attengono ai profili reddituali, all'IVIE/IVAFE e al monitoraggio, il ravvedimento speciale porta a una sanzione ridotta:
- al 6,67% della maggiore imposta (1/18 del 120%), per le violazioni reddituali;
- al 5% della maggiore imposta (1/18 del 90%), per le violazioni relative a IVIE/IVAFE.
Per il ravvedimento del quadro RW, invece, resta fermo il ravvedimento ordinario.