Il credito d'imposta per le commissioni relative ai pagamenti elettronici ricevuti da privati è applicabile anche per il 2023, posto che l'art. 22 co. 1 e 1-bis del DL 124/2019 non prevede alcun limite temporale.
Possono beneficiare dell'agevolazione gli esercenti attività d'impresa, arte o professioni che nel 2022 abbiano avuto ricavi e compensi non superiori a 400.000,00 euro. Il credito d'imposta:
- è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, ad esempio, con carte di credito, di debito o prepagate;
- spetta nei limiti del regime "de minimis";
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo "6916"), dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo;
- è fiscalmente irrilevante.
Sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie al controllo dell'agevolazione gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento.