In tema di accertamento analitico induttivo, la Cass. 19.4.2023 n. 10422 ha ritenuto legittimo il recupero fondato dell’Agenzia delle Entrate per omessa fatturazione e contabilizzazione di ricavi per concessione in uso di spazi commerciali in cambio di un canone quasi gratuito, in quanto operazione considerata antieconomica e per la quale si doveva presumere l'onerosità, anche avendo riguardo ai rapporti fra le due società che avevano la medesima compagine sociale e medesimo amministratore.
Pur non applicandosi il c.d. Transfer pricing interno, lo scostamento dal valore normale del prezzo di transazione, anche per operazioni infragruppo interne, può rappresentare un parametro indiziario ai fini della valutazione di antieconomicità delle operazioni, così da poter giustificare, in assenza di elementi contrari, l'accertamento analitico induttivo. Ricade sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali.