La circolare dell’Agenzia delle Entrate 20 ottobre 2022 n. 34 ha ridefinito il paradigma della tassazione, diretta e indiretta, riferibile al trust, così come quello delle agevolazioni a esso applicabili prendendo atto che i trust non sono tutti uguali: vi possono essere trust che assolvono alle più svariate funzioni, come il trust liquidatorio o di garanzia, così come i trust familiari e con finalità liberali.
Per questi ultimi, recependo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, la circolare ha precisato che l’imposta sulle successioni e donazioni non si applica “in entrata” al momento della dotazione del trust, bensì “in uscita”, cioè in sede di attribuzione dei beni ai beneficiari. Questo è il momento di perfezionamento della fattispecie attributiva e di integrazione del presupposto impositivo per l’applicazione delle imposte indirette in misura proporzionale. La nuova impostazione in tema di applicazione delle imposte indirette al trust, ha comportato effetti rilevanti anche con riferimento all'applicazione delle agevolazioni fiscali.
Ad esempio, è stato affermato che il conferimento di beni in trust da parte del disponente può comportare in capo ad esso la perdita di benefici fiscali che richiedono di conservare i beni per un determinato tempo, come le agevolazioni prima casa (Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86) o l'esenzione dall'imposta di successione per il trasferimento di aziende o partecipazioni (art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90).
Invece, per quanto riguarda le condizioni di applicazione dell'esenzione per il trasferimento gratuito di aziende e partecipazioni al trust (art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90), l'accoglimento della tesi della tassazione in uscita comporta che il termine di cinque anni in cui l'azienda o il controllo della società devono restare nel possesso dei donatari, decorra dal trasferimento finale ai beneficiari e non più dall'atto di disposizione.