Il Tribunale di Bologna, nella sentenza 1.2.2023 n. 165, ha stabilito, tra l'altro, che gli amministratori privi di deleghe non possono invocare, quale esimente da responsabilità, la mera circostanza della mancata partecipazione a determinate assemblee o riunioni del CdA, posto che, una volta accertata l'accettazione della nomina, anche solo tacita, un simile comportamento omissivo finisce per costituire, in senso contrario, una evidente manifestazione di disinteresse verso le sorti della società e, quindi, un indice di negligenza e colpa non scusabile rispetto alle conseguenze pregiudizievoli delle decisioni e delle scelte gestorie assunte da altri in loro (ingiustificata) assenza.
La loro responsabilità può derivare da un difetto di conoscenza per non avere colposamente rilevato l'altrui illecita gestione omettendo di "ricercare" adeguate informazioni; non rilevando il semplice fatto che nulla traspaia da formali relazioni degli amministratori delegati, né dalla loro presenza in consiglio.
La responsabilità degli amministratori privi di deleghe non può, di conseguenza, essere esclusa in presenza di operazioni dannose agevolmente desumibili dai bilanci e dalla contabilità sociale, perché non occultate, né mascherate attraverso particolari artifici (ma che, anzi, nel caso di specie, erano state anche oggetto di specifico rilievo da parte del Collegio sindacale).