Con il Decreto interministeriale 21 marzo 2023 viene data attuazione all’art. 1 comma 286 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio per l’anno 2023) che prevede nei confronti dei lavoratori dipendenti che continuino a lavorare anche successivamente alla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata flessibile c.d. Quota 103, la possibilità di rinunciare all’accredito dei contributi a proprio carico destinato a finanziare l’assicurazione generale obbligatoria per invalidità vecchiaia superstiti a fronte della liquidazione in busta paga dell’importo corrispondente. Tali somme saranno imponibili solo ai fini fiscali. Il lavoratore, per beneficiarne, deve ottenere la certificazione del diritto a pensione Quota 103 da Inps.