Con riferimento al meccanismo di recapture del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 ex art. 1 co. 1060 della L. 178/2020, gli Autori rilevano che nel caso in cui il cespite agevolato sia ceduto durante il periodo di sorveglianza l'investimento sostitutivo può salvare il credito d'imposta, ma qualora il cespite agevolato sia sostituito con un altro bene strumentale 4.0 di costo inferiore il credito d'imposta va sempre rideterminato, a prescindere dal momento di utilizzo delle rispettive quote. Viene riportato l'esempio di un'impresa che ha effettuato un investimento nel 2021 e a giugno 2023 abbia utilizzato la terza quota del credito d'imposta; a settembre decide di cedere il bene e sostituirlo con un altro che, pur avendo le stesse caratteristiche tecnologiche, abbia un costo inferiore. In tal caso, ad avviso degli Autori, occorre procedere al ricalcolo della quota residua già utilizzata.