Qualora si verifichi l'interruzione del regime del consolidato fiscale nazionale ex art. 117 e ss. del TUIR, l'art.124 co. 2 del TUIR stabilisce che, entro 30 giorni dal momento in cui si considera venir meno il requisito del controllo:
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la società o ente consolidante è tenuta a integrare quanto versato a titolo di acconto, se il versamento complessivamente effettuato è inferiore a quello dovuto relativamente alle società per le quali continua la validità dell'opzione;
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ciascuna società consolidata è tenuta ad effettuare l'integrazione con riferimento ai redditi propri. Da un lato, la controllante effettua la determinazione degli acconti dovuti sulla base di quanto desumibile dalla dichiarazione consolidata al netto del reddito della controllata che esce dalla fiscal unit e, dall'altro, quest'ultima calcola gli acconti dovuti sulla base dei propri redditi. Si osserva anche che il co. 3 dell'art. 124 del TUIR dispone che la società o ente controllante, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di versamento dell'acconto da parte delle società controllate che escono dal consolidato, può attribuire a queste ultime in tutto o in parte, i versamenti già effettuati a titolo di acconto IRES, per quanto eccedente il proprio obbligo.