In relazione alla detrazione IRPEF/IRES del 75%, di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020, per gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, la circ. Agenzia delle Entrate 26.6.2023 n. 17 ha precisato che:
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spetta, oltre che per i lavori effettuati sulle parti comuni dell'edificio (sia in ipotesi di "edificio interamente posseduto" che nell'ipotesi di "edificio condominiale"), anche per i lavori effettuati sulle singole unità che lo compongono ed in questo caso il limite massimo di spesa agevolabile per ciascuna singola unità è di 50.000,00 euro;
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non si applicano le regole, che riguardano la quasi generalità delle agevolazioni per interventi edilizi, sulla sua trasferibilità in caso di trasferimento dell'immobile oggetto degli interventi per atto tra vivi o mortis causa;
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spetta anche se le unità immobiliari hanno una destinazione diversa da quella abitativa e, laddove possedute da imprese, possono essere indifferentemente beni "merce", "patrimoniali" o "strumentali".