Nella sentenza 3.7.2023 n. 18642, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il diritto alla detrazione IVA poggia su requisiti di carattere sostanziale, mentre quelli di natura formale disciplinano le modalità e il controllo dell'esercizio dello stesso diritto. Al riguardo, si afferma che l'Amministrazione finanziaria "non può pretendere la restituzione dell'imposta per ragioni meramente formali". Occorre verificare, infatti, se, in difetto dei requisiti formali, gli acquisti sono documentati da fattura, assoggettati all'imposta e finalizzati ad operazioni imponibili (cfr. Corte di Giustizia Ue, causa C-590/13 e Cass. SS.UU. n. 17757/2016). Tuttavia, ove il soggetto passivo "dimostri di trovarsi nell'incolpevole impossibilità di produrre tali documenti e di neppure essere in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi" si applica l'art. 2724 n. 3 c.c., che ammette la "prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti" (v. Cass. n. 9611/2017). Nel caso di specie, concernente il disconoscimento di un credito IVA a causa dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale e della mancata esibizione delle fatture per eventi di forza maggiore, la Corte ha rilevato la legittimità dell'accertamento condotto dalla CTR, che ha riscontrato la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione, in base alla prova presuntiva desumibile dalla documentazione prodotta dal soggetto passivo.