Ai fini IVA, la rilevanza o l'irrilevanza di una cessione d'azienda o di ramo d'azienda o, secondo la definizione dell'ordinamento dell'Unione, di "un'universalità totale o parziale di beni" non può prescindere dall'analisi oggettiva e territoriale dell'operazione posta in essere dall'impresa e deve tenere inconsiderazione la nozione autonoma elaborata dalla Corte di Giustizia a prescindere dalle regole civilistiche dei singoli Stati membri. L'autore sottolinea che la nozione di trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni, che deve ricevere un'interpretazione uniforme nei singoli Stati membri, comprende tutti i trasferimenti di un'azienda o di una parte di impresa, idonea a proseguire un'attività economica autonoma, non rientrandovi la mera cessione di beni (cfr. Corte di Giustizia UE causa C-497/01).A tal fine, è opportuno tenere in considerazione:
- la natura dei beni (materiali, immateriali o servizi) che si trasferiscono che devono essere idonei a proseguire un'attività economica autonoma;
- l'intenzione del cessionario;
- la prosecuzione effettiva dell'attività da parte di quest'ultimo.