Notizia

BANCAROTTA FRAUDOLENTA PER DISSIPAZIONE NOZIONE DI STABILE ORGANIZZAZIONE - DOTAZIONE DI MEZZI UMANI E TECNICI

Pubblicato il 07 luglio 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La Corte di Cassazione, nella sentenza 9.6.2023 n. 25039, in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta per dissipazione, riprendendo talune indicazioni già fornite da Cass. n. 7437/2021, ha precisato, tra l'altro, che:
  • le condotte rilevanti ai fini della fattispecie di bancarotta dissipativa sono connotate da un'originaria ed inequivocabile incoerenza rispetto alle esigenze dell'impresa. Incoerenza che deve essere non solo tale da determinare, quantomeno, il pericolo di una effettiva diminuzione della garanzia patrimoniale, ma che, al contempo, non deve trovare alcuna giustificazione in una scelta gestionale che sia compatibile con la logica d'impresa;
  • tale incoerenza con le esigenze dell'impresa può essere anche "relativa". Circostanza che si registra quando l'operazione appaia distonica rispetto alle condizioni economiche della specifica realtà imprenditoriale cui si riferisce oppure quando non sia in linea con le dimensioni e la complessità dell'impresa;
  • il giudice, sulla base di una valutazione "ex ante", deve verificare se il soggetto agente abbia considerato tutte le possibili conseguenze che l'opzione adottata, in uno specifico contesto economico ed imprenditoriale, avrebbe potuto determinare. Ciò nella prospettiva di accertare se fosse prevedibile che la soluzione adottata avrebbe effettivamente messo a repentaglio la conservazione della garanzia patrimoniale dell'impresa fallita.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 febbraio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale “speciale”

Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2025 da parte dei contribuenti  “speciali” e versamento d...

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a:rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);utilizzazione di marchi e opere dell’...