La Corte di Cassazione, nella sentenza 9.6.2023 n. 25039, in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta per dissipazione, riprendendo talune indicazioni già fornite da Cass. n. 7437/2021, ha precisato, tra l'altro, che:
- le condotte rilevanti ai fini della fattispecie di bancarotta dissipativa sono connotate da un'originaria ed inequivocabile incoerenza rispetto alle esigenze dell'impresa. Incoerenza che deve essere non solo tale da determinare, quantomeno, il pericolo di una effettiva diminuzione della garanzia patrimoniale, ma che, al contempo, non deve trovare alcuna giustificazione in una scelta gestionale che sia compatibile con la logica d'impresa;
- tale incoerenza con le esigenze dell'impresa può essere anche "relativa". Circostanza che si registra quando l'operazione appaia distonica rispetto alle condizioni economiche della specifica realtà imprenditoriale cui si riferisce oppure quando non sia in linea con le dimensioni e la complessità dell'impresa;
- il giudice, sulla base di una valutazione "ex ante", deve verificare se il soggetto agente abbia considerato tutte le possibili conseguenze che l'opzione adottata, in uno specifico contesto economico ed imprenditoriale, avrebbe potuto determinare. Ciò nella prospettiva di accertare se fosse prevedibile che la soluzione adottata avrebbe effettivamente messo a repentaglio la conservazione della garanzia patrimoniale dell'impresa fallita.