La dichiarazione IVA deve essere munita del visto di conformità in caso di:
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utilizzo in compensazione "orizzontale" del credito IVA per importi superiori a 5.000 euro annui (art. 10 co.1 lett. a) n. 7 del DL 78/2009);
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erogazione dei rimborsi IVA di ammontare superiore a 30.000 euro, qualora non si intenda prestare la garanzia patrimoniale (art. 38-bis co. 3 del DPR 633/72).
Entro il termine previsto dall'art. 57 del DPR 633/72, si può presentare un'integrativa di una dichiarazione IVA per apporre il visto di conformità, in precedenza assente, anche se il soggetto passivo non modifica la destinazione a rimborso del credito IVA e nonostante la prima richiesta di rimborso sia stata archiviata. Le predette integrazioni non comportano l'irrogazione di sanzioni, in quanto non sono riconducibili a un errore o a una violazione. Qualora la mancata apposizione del visto di conformità riguardi un credito IVA utilizzato in compensazione "orizzontale" per un importo superiore a 5.000 euro annui, invece, l'Ufficio procederà al recupero del credito indebitamente utilizzato e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni (art. 10 co. 1 lett. a) n. 7del DL 78/2009).