Lo Studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 44-2023/T si occupa della trasformazione da società commerciale in società semplice, analizzando anche la procedura agevolata dal punto di vista fiscale che è stata reintrodotta dall'art. 1 commi 100-105 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
In caso di adesione al regime agevolato, la riserva in sospensione d'imposta sconta, obbligatoriamente e senza possibile rinvio, l'imposta sostitutiva del 13%.
Al riguardo, lo Studio afferma che "si deve ritenere pertanto che in caso di trasformazione in società semplice il versamento dell'imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione libera integralmente le stesse riserve ed è definitivo e liberatorio anche per i soci di qualsiasi ulteriore tassazione".
Questa impostazione è coerente con quanto indicato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 37/2016 in relazione all’assegnazione agevolata, per la quale è stato chiarito, infatti, che il pagamento della sostitutiva del 13%risulta definitivo e liberatorio anche per i soci assegnatari.