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Sospensione feriale dei termini processuali - ricorsi, appelli e deposito di documenti e memorie

Pubblicato il 17 luglio 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Dall'1.8 al 31.8 di ciascun anno i termini processuali, inclusi quelli relativi al contenzioso tributario, sono sospesi (art. 1 della L. 742/69).
Quanto esposto vale, dunque, per i termini relativi al ricorso, all'appello, alla costituzione in giudizio, alla riassunzione in rinvio e al deposito di documenti e di memorie illustrative.
Quindi:
  • se un atto viene notificato dall'1.8.2023 al 31.8.2023, il termine di sessanta giorni per il ricorso scade il 30.10.2023;
  • se un atto è notificato il 20.7.2023, il termine di sessanta giorni per il ricorso scade il 19.10.2023.
Per i termini a ritroso (vedasi l'art. 32 del DLgs. 546/92, relativo al deposito di documenti e di memorie) è necessario prestare attenzione, siccome la sospensione feriale comprime il tempo per eseguire il deposito. Se l'udienza è stata fissata il 5.9.2023, il termine di venti giorni liberi prima, entro cui bisogna depositare i documenti, scade il 14.7.2023.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...