Dall'1.8 al 31.8 di ciascun anno i termini processuali, inclusi quelli relativi al contenzioso tributario, sono sospesi (art. 1 della L. 742/69).
Quanto esposto vale, dunque, per i termini relativi al ricorso, all'appello, alla costituzione in giudizio, alla riassunzione in rinvio e al deposito di documenti e di memorie illustrative.
Quindi:
- se un atto viene notificato dall'1.8.2023 al 31.8.2023, il termine di sessanta giorni per il ricorso scade il 30.10.2023;
- se un atto è notificato il 20.7.2023, il termine di sessanta giorni per il ricorso scade il 19.10.2023.
Per i termini a ritroso (vedasi l'art. 32 del DLgs. 546/92, relativo al deposito di documenti e di memorie) è necessario prestare attenzione, siccome la sospensione feriale comprime il tempo per eseguire il deposito. Se l'udienza è stata fissata il 5.9.2023, il termine di venti giorni liberi prima, entro cui bisogna depositare i documenti, scade il 14.7.2023.