Il decreto legislativo 216/2023 abroga l’Ace a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Dunque, gli ultimi effetti di questa misura volta ad agevolare il ricorso all’equity come scelta di finanziamento delle imprese si vedranno nei bilanci (e relativi conteggi delle imposte) chiusi al 31 dicembre 2023 (in caso di esercizio coincidente con l’anno solare). Tuttavia, l’articolo 5 prevede che andranno ad esaurimento i relativi effetti dell’Ace, per cui continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. La circolare 2/E/2024 chiarisce che nel meccanismo dell’agevolazione ci possono essere delle eccedenze Ace che possono essere riportate nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale. Pertanto, si ribadisce che fintantoché non vi sarà una riforma organica degli incentivi alle imprese, l’Ace è abolita sì dal 2024, ma le imprese che hanno maturato delle eccedenze potranno utilizzarle a scomputo del reddito degli anni successivi, fino ad esaurimento.