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Diminuzione della base ACE con sottoscrizione di certificati di deposito

Pubblicato il 08 febbraio 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

L’Agenzia delle Entrate in data 7 febbraio ha pubblicato due risposte a interpello riguardanti l’agevolazione ACE, soppressa dal 2024 dall’art. 5 del D.lgs. 216/2023 ma ancora pienamente operativa per il 2023.
  • Il primo intervento (risposta n. 31/2024) riguarda la riduzione della base di calcolo dell’agevolazione contenuta nell’art. 1 comma 6-bis del DL 201/2011, la quale viene a esistenza laddove vi siano incrementi delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni; essa, si ricorda, è funzionale a evitare che la liquidità sia distolta da impieghi produttivi per essere convogliata in investimenti che non fanno parte del core business della società.
La casistica è quella della sottoscrizione di certificati di deposito a 18 mesi e tasso predeterminato emessi da una Banca a fronte dell’addebito del conto corrente da parte dell’emittente e immessi nel portafoglio titoli della società istante.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, si tratta di una forma di raccolta di risparmio a fronte della quale la banca assume l’obbligo di corrispondere interessi a tasso fisso per un periodo prestabilito; si è, quindi, in presenza di un’attività distinta dal conto corrente, il quale non prevede vincoli di indisponibilità delle somme ed è connotato da una remunerazione inferiore.
L’Agenzia delle Entrate assegna, quindi, al certificato di deposito natura di investimento finanziario non destinato al rafforzamento patrimoniale dell’impresa e, come tale, suscettibile di ridurre la base di calcolo dell’agevolazione.
  • Il secondo intervento (risposta n. 32/2024), è curiosamente dedicato alla defunta “super ACE” di cui all’art. 19 del DL 73/2021, la quale ha esplicato efficacia per il solo periodo 2021, in un’ottica di sostegno alla capitalizzazione nel periodo COVID. Non si tratta, a ben vedere, di una novità, in quanto esso riproduce il contenuto di una FAQ che la stessa Agenzia delle Entrate aveva pubblicato sul proprio sito internet in data 30 marzo 2023 nella sezione dedicata alla compilazione del modello Redditi 2023.

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Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 novembre 2026
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a ottobre:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’a...

Scadenza del 16 novembre 2026
Ritenute alla fonte locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate a ottobre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / ...