A seguito delle modifiche recate all'art. 2506-ter c.c. dal DLgs. 22.6.2012 n. 123, è stato previsto che, laddove la scissione societaria abbia luogo a favore di beneficiarie neocostituite e il criterio di ripartizione delle azioni o quote tra i soci della scissa sia di tipo proporzionale, è possibile omettere la stesura della Relazione accompagnatoria anche a prescindere dal consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari con diritto di voto.
Inoltre, stante il rinvio operato dall'art. 2506-ter ultimo comma c.c. anche all'art. 2505 c.c. (recante semplificazioni procedurali concernenti le fusioni per incorporazione di società interamente posseduta dall'incorporante), è lecito chiedersi se la Relazione accompagnatoria possa essere omessa anche nel caso di scissione parziale con unica beneficiaria la società che possiede interamente scissa. Anche in questo caso la risposta parrebbe poter essere positiva.
In tutti i casi in cui risulta possibile omettere la Relazione accompagnatoria al progetto di scissione, deve essere comunque resa l'informativa concernente il valore effettivo dei patrimoni netti assegnati a ciascuna società beneficiaria e di quello eventualmente rimasto alla scissa, inserendola direttamente come elemento informativo aggiuntivo nell'ambito del progetto di scissione (documento OIC 4, § 4.1.2).