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Crediti d'imposta di natura agevolativa - Indicazione nel quadro RU - Semplificazioni - Novità dei modelli REDDITI 2024

Pubblicato il 01 marzo 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Le istruzioni per la compilazione del quadro RU dei modelli REDDITI 2024 affermano che, in applicazione dell'art. 15 del DLgs. 1/2024, non è più richiesta l'indicazione nella Sezione I del quadro RU di alcuni crediti c.d. "non automatici", ossia concessi da amministrazioni pubbliche che trasmettono all'Agenzia i dati relativi ai beneficiari e all'importo riconosciuto, e per i quali è prevista quale unica modalità di fruizione la compensazione in F24. L'elenco di tali agevolazioni escluse è contenuta in un'apposita tabella in calce alle istruzioni.
Con riferimento a tali crediti, rimarrà, tuttavia, l'obbligo di indicare le informazioni relative ad eventuali trasferimenti dei crediti ad altri soggetti (es. consolidato, trasparenza, cessioni ecc.).
A livello di struttura del quadro, sono state inoltre eliminate le sezioni relative al "Caro Petrolio", al credito per il "Finanziamento agevolato sisma Abruzzo/Banche" e agli "Altri crediti d'imposta". Tali crediti sono comunque gestiti nella parte generale del quadro RU.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 20 novembre 2025
Enasarco Versamento Contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.

Scadenza del 25 novembre 2025
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili).

Scadenza del 30 novembre 2025
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte ...

Scadenza del 01 dicembre 2025
Acconti Mod. 730/2025

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2025 (seconda o unica rata).