Il Tribunale di Torre Annunziata 12.6.2025 ha ritenuto ammissibile la riproposizione di una domanda di concordato c.d. in bianco all'esito della rinuncia ad una precedente domanda, previa verifica dell’insussistenza di un abusivo utilizzo degli strumenti di regolamentazione della crisi da parte del debitore. Il Codice delle crisi e dell'insolvenza (DLgs. 14/2019), diversamente dalla Legge Fallimentare (RD267/42), non prevede un divieto espresso alla presentazione di una nuova istanza di concordato in bianco all'esito della mancata ammissione di una precedente domanda dello stesso tipo. Ne deriva che, in applicazione del principio generale ubi lex volui dixit, ubi noluit tacuit, la riproposizione di una domanda, ex artt. 40 e 44 del DLgs. 14/2019, è ammissibile senza limiti temporali, purché ciò non si traduca in un abuso dello strumento (Trib. Brescia 1.2.2024).Il Tribunale ha chiarito, quindi, che, pur essendo possibile che la ripresentazione della domanda - ove ammessa sine die e all'infinito - si presti ad una sostanziale ed ingiustificata paralisi delle richieste liquidatorie e del relativo scrutinio, è altrettanto vero che, quando il debitore abbia fatto ricorso a tale possibilità, non si ha sempre un contegno processuale abusivo, sussistendo solo ove tale comportamento sia assunto in modo continuativo, reiterato e con ripetizione smisurata